IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                             D'INTESA CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  E
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n.
655, recante norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli
alloggi economici e popolari;
  Visto  l'art. 4, terzo comma, lettera a), del citato decreto n. 655
del  1964,  a  norma  del  quale  non  possono  essere  assegnati  in
proprieta'  od  in  locazione  alloggi economici e popolari costruiti
dagli enti di cui all'art. 1, con il concorso ed il contributo  dello
Stato, a chi non abbia la cittadinanza italiana;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca, nonche' per la
determinazione  e  la revisione dei canoni di locazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
  Visto  l'art.  2,  primo comma, lettera a), del predetto decreto n.
1035 del 1972, a norma del quale puo' conseguire l'assegnazione di un
alloggio  di edilizia residenziale pubblica chi abbia la cittadinanza
italiana, salvo  che  sia  riconosciuta  al  cittadino  straniero  la
facolta' di concorrere all'assegnazione;
  Visto  l'art.  48 del trattato istitutivo della Comunita' economica
europea, che regola la libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunita';
  Visti  gli  articoli  52  e  59  del  trattato  stesso,  che mirano
essenzialmente ad attuare, nel  settore  delle  attivita'  lavorative
autonome, il principio della parita' di trattamento sancito dall'art.
7 del medesimo trattato;
  Visto  l'art.  9, paragrafo 1, del regolamento CEE del Consiglio n.
1612/68 del 15 ottobre 1968;
  Ritenuto   che,  in  base  alle  richiamate  norme  comunitarie,  i
cittadini di Stati membri che svolgono in Italia un  lavoro  autonomo
debbono  poter  accedere senza preclusioni all'edilizia sovvenzionata
ed al connesso credito fondiario alle medesime condizioni oggettive e
soggettive  previste  per  i  lavoratori autonomi che siano cittadini
italiani;
  Considerato  che in tal senso vanno pertanto applicate, anche dagli
istituti esercenti il credito a favore dell'edilizia, le norme  delle
leggi  nazionali  che  per  il  loro  significato  letterale sembrano
richiedere che il lavoratore autonomo sia cittadino italiano;
  Visto  l'art.  93  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il  trasferimento  alle  regioni  di
funzioni  amministrative  statali in materia di edilizia residenziale
pubblica;
 Visti  gli  articoli  5, n. 18, dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31  gennaio
1963,  n.  1;  14,  lettera  g),  e  17  dello  statuto della regione
siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455;  3,  lettera  f), dello statuto speciale della regione Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e  70  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19  giugno 1979, n. 348,
recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in
riferimento  alla  legge  22  luglio  1975, n. 382, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  8,  n.  10,  del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670; 2, lettera f),
dello statuto speciale della  regione  Valle  d'Aosta  approvato  con
legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 58 e 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182,  recante  norme
di  attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per
la  estensione  alla  regione  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Ritenuta  l'opportunita',  anche  in relazione alla decisione della
Corte di Giustizia delle Comunita' europee in data 14  gennaio  1988,
nella  causa  n.  63/86,  di  adottare,  dopo  l'analogo  decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  15  maggio  1987,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 1987, altro atto di indirizzo per l'applicazione  della
normativa  statale  e  regionale,  nonche' delle province autonome di
Trento e di Bolzano, nel senso sopra indicato;
  In  conformita'  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;
                               Decreta:
  Gli  organi dello Stato, le regioni a statuto ordinario e speciale,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici e  gli
istituti    esercenti    il    credito    a   favore   dell'edilizia,
nell'applicazione di  norme  di  legge  e  di  regolamento,  statali,
regionali  e  provinciali, che disciplinano l'assegnazione di alloggi
di edilizia economica e popolare e l'accesso al connesso  credito  ed
ogni  altro beneficio relativo ad interventi di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata e agevolata, considereranno  i  cittadini  di
Stati  membri  della  Comunita'  economica  europea,  che svolgano in
Italia attivita'  di  lavoro  autonomo  e  versino  nelle  condizioni
soggettive  ed  oggettive previste dalla citata normativa, equiparati
ai lavoratori autonomi cittadini italiani.
   Roma, addi' 28 ottobre 1988
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               DE MITA
                   Il Ministro degli affari esteri
                              ANDREOTTI
                   Il Ministro dei lavori pubblici
                                FERRI