IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D'INTESA CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari; Visto l'art. 4, terzo comma, lettera a), del citato decreto n. 655 del 1964, a norma del quale non possono essere assegnati in proprieta' od in locazione alloggi economici e popolari costruiti dagli enti di cui all'art. 1, con il concorso ed il contributo dello Stato, a chi non abbia la cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca, nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Visto l'art. 2, primo comma, lettera a), del predetto decreto n. 1035 del 1972, a norma del quale puo' conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta al cittadino straniero la facolta' di concorrere all'assegnazione; Visto l'art. 48 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, che regola la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita'; Visti gli articoli 52 e 59 del trattato stesso, che mirano essenzialmente ad attuare, nel settore delle attivita' lavorative autonome, il principio della parita' di trattamento sancito dall'art. 7 del medesimo trattato; Visto l'art. 9, paragrafo 1, del regolamento CEE del Consiglio n. 1612/68 del 15 ottobre 1968; Ritenuto che, in base alle richiamate norme comunitarie, i cittadini di Stati membri che svolgono in Italia un lavoro autonomo debbono poter accedere senza preclusioni all'edilizia sovvenzionata ed al connesso credito fondiario alle medesime condizioni oggettive e soggettive previste per i lavoratori autonomi che siano cittadini italiani; Considerato che in tal senso vanno pertanto applicate, anche dagli istituti esercenti il credito a favore dell'edilizia, le norme delle leggi nazionali che per il loro significato letterale sembrano richiedere che il lavoratore autonomo sia cittadino italiano; Visto l'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative statali in materia di edilizia residenziale pubblica; Visti gli articoli 5, n. 18, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 14, lettera g), e 17 dello statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; 3, lettera f), dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 8, n. 10, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 2, lettera f), dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 58 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Ritenuta l'opportunita', anche in relazione alla decisione della Corte di Giustizia delle Comunita' europee in data 14 gennaio 1988, nella causa n. 63/86, di adottare, dopo l'analogo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1987, altro atto di indirizzo per l'applicazione della normativa statale e regionale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso sopra indicato; In conformita' alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988; Decreta: Gli organi dello Stato, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici e gli istituti esercenti il credito a favore dell'edilizia, nell'applicazione di norme di legge e di regolamento, statali, regionali e provinciali, che disciplinano l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare e l'accesso al connesso credito ed ogni altro beneficio relativo ad interventi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, considereranno i cittadini di Stati membri della Comunita' economica europea, che svolgano in Italia attivita' di lavoro autonomo e versino nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla citata normativa, equiparati ai lavoratori autonomi cittadini italiani. Roma, addi' 28 ottobre 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI Il Ministro dei lavori pubblici FERRI